REGOLAMENTO sui contributi alla ONG VIA DELLA PACE

POSIZIONE
sui contributi all’Organizzazione Pubblica

“LA VIA DELLA PACE”

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Il presente Regolamento sui contributi alla ONG “VIA DELLA PACE” insieme alla Carta dell’Organizzazione Pubblica, di seguito denominati “Regolamenti” e “Organizzazione Pubblica”, è il documento principale e determina le tipologie, l’importo, la procedura e le modalità di pagamento dei contributi da parte dei membri dell’Organizzazione Pubblica, stabilisce le principali disposizioni sulla responsabilità per il ritardo e la completezza del loro pagamento.

1.2. Il presente Regolamento chiarisce e integra la Carta dell’Organizzazione Pubblica sulle quote associative e non può contraddire lo Statuto dell’Organizzazione Pubblica.

1.3. In conformità con la Carta dell’Organizzazione Pubblica, i membri dell’Organizzazione Pubblica devono pagare le quote di ingresso e di iscrizione. Le quote di iscrizione vengono pagate al momento dell’ammissione all’appartenenza all’organizzazione, le quote associative vengono pagate mensilmente (o trimestralmente).

1.4. Il pagamento dei contributi è una responsabilità importante di ogni membro dell’Organizzazione Pubblica, che conferma la sua appartenenza e partecipazione alle attività correnti dell’organizzazione.

1.5. Le quote di ingresso e di iscrizione sono utilizzate per il sostegno finanziario degli scopi e degli obiettivi statutari dell’Organizzazione Pubblica.

1.6. I contributi dei membri dell’Organizzazione Pubblica sono una delle fonti di formazione della proprietà dell’Organizzazione Pubblica.

1.7. I contributi ricevuti dall’Organizzazione Pubblica sono distribuiti dal Presidente dell’Organizzazione Pubblica per scopi e obiettivi statutari secondo le modalità determinate dalla decisione del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica.

1.8. I risultati della ricezione annuale dei contributi e le loro spese sono considerati all’Assemblea generale dei membri dell’Organizzazione pubblica.

1.9. La verifica della correttezza del pagamento dei contributi, della loro contabilità e delle spese è effettuata dalla Commissione di Audit, che viene eletta dall’Assemblea generale dei membri dell’Organizzazione pubblica.

2. BIGLIETTO D’ INGRESSO

2.1. Il biglietto d’ingresso è un contributo in denaro una tantum di una persona giuridica che ha espresso il desiderio di aderire all’Organizzazione Pubblica (di seguito denominata il Candidato) al momento dell’accettazione come membro dell’Organizzazione Pubblica e viene pagata una volta.

2.2. L’importo della quota d’ingresso è determinato dalla decisione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica ed è accettato a maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) del numero di voti che partecipano alla riunione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica.

2.3. La decisione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica è redatta da un protocollo che modifica il presente Regolamento ed è pubblicata sul sito web dell’Organizzazione Pubblica.

2.4. La conferenza generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica ha il diritto di modificare l’importo del biglietto d’ingresso non più di una volta all’anno solare.

2.5. In caso di cessazione dell’iscrizione all’Organizzazione Pubblica, il biglietto d’ingresso non è rimborsabile.

3. ASSOCIATIVE

3.1. Le quote associative sono contributi obbligatori dei membri dell’Organizzazione Pubblica e sono pagate con una certa frequenza – mensile o trimestrale – entro il periodo determinato dalla decisione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica.

3.2. Le quote associative mensili vengono pagate ogni mese durante l’intero periodo di appartenenza all’Organizzazione Pubblica sotto forma di regolari quote associative.

3.3. Le quote associative trimestrali vengono pagate nel primo mese di ogni trimestre durante l’intero periodo di appartenenza all’Organizzazione Pubblica sotto forma di quote associative regolari.

3.4. L’entità della quota associativa mensile è determinata dalla decisione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica ed è accettata a maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) del numero di voti dei membri dell’Organizzazione Pubblica che partecipano alla riunione della Conferenza Generale.

3.5. L’importo della quota associativa trimestrale è costituito, rispettivamente, dall’importo generalizzato per i tre mesi del trimestre per i quali le quote associative devono essere effettuate da un membro dell’Ente Pubblico.

3.6. La decisione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica sulla determinazione e la modifica dell’importo delle quote associative è redatta da un protocollo che modifica il presente Regolamento ed è pubblicata sul sito web dell’Organizzazione Pubblica.

3.7. Alla Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica, è possibile modificare la dimensione della quota associativa mensile non più di una volta all’anno solare.

3.8. Il Presidente dell’Organizzazione Pubblica è tenuto a informare i membri dell’Organizzazione Pubblica circa le variazioni delle dimensioni o della data di pagamento delle quote associative mensili all’Organizzazione Pubblica entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data della relativa decisione da parte della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica per telefono, fax, e-mail e / o pubblicando tali informazioni sul sito ufficiale dell’Organizzazione Pubblica.

3.9. Quando viene accettato come membro dell’Organizzazione Pubblica nel mese di fatturazione, le quote associative per questo mese vengono pagate per intero.

3.10. In caso di cessazione dell’iscrizione all’Ente Pubblico, la quota associativa mensile dovrà essere versata per intero entro il periodo di tempo specificato.

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

4.1. Gli importi delle quote di ingresso e mensili di iscrizione sono trasferiti sul conto corrente (corrente) dell’Ente Pubblico.

4.2. I contributi possono essere versati in contanti per gli importi specificati nella sezione 5 del presente regolamento.

4.3. Prevede la possibilità di quote associative in forma non monetaria, vale a dire: attraverso l’assistenza nello svolgimento di eventi, conferenze, preparazione di materiali stampati, fornitura di locali, ecc.

4.4. La quota d’ingresso e la quota associativa mensile primaria sono effettuate entro dieci giorni dalla data di adozione da parte della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica della decisione di ammissione ai membri dell’Organizzazione Pubblica. La seconda e le successive quote associative mensili sono pagate da ciascun membro dell’Organizzazione Pubblica fino all’8° giorno del mese successivo al mese di calendario in corso.

4.5. Quando lasciano l’Organizzazione Pubblica, i membri dell’Organizzazione Pubblica non conservano il diritto alla proprietà trasferita da loro all’Organizzazione Pubblica. Le quote di iscrizione e mensili (trimestrali) in questo caso non sono rimborsabili.

5. IMPORTO DEI CONTRIBUTI

5.1. Il biglietto d’ingresso all’Organizzazione Pubblica è di 5000,00 UAH.

5.2. L’importo delle quote associative mensili di ciascun membro dell’Organizzazione Pubblica è determinato individualmente, in base al volume delle transazioni (inclusa l’imposta sul valore aggiunto) tra l’Organizzazione Pubblica e questo membro dell’Organizzazione Pubblica per il mese in corso (di seguito denominato “fatturato mensile”).

5.3. Le quote associative sono pagate dai membri dell’Ente Pubblico nei seguenti importi:

NoFatturato annuoImporto mensile della rata
1.fino a 180 000 mila rubli. UAH.5000,00 UAH
2.sopra 180.000 mila rubli. UAH. fino a 1 500 mila rubli. UAH.30%

5.4. Un membro dell’Organizzazione Pubblica che non ha un fatturato mensile ha il diritto di non pagare le quote associative per il mese corrispondente.

5.5. Pieno accesso ai materiali chiusi sul sito web dell’Organizzazione Pubblica:

5.5.1. Un membro dell’Organizzazione Pubblica che paga le quote associative mensili ottiene pieno accesso ai materiali chiusi sul sito web dell’Organizzazione Pubblica.

5.5.2. Se un membro dell’Organizzazione Pubblica non ha intenzione di effettuare alcuna operazione con l’Organizzazione Pubblica entro la fine dell’anno solare, ma desidera ottenere il pieno accesso ai materiali chiusi del sito Web dell’Organizzazione Pubblica, tale membro dell’Organizzazione Pubblica è obbligato a pagare una quota associativa annuale di UAH 60000.00.

5.5.3. Se un non membro dell’Organizzazione Pubblica vuole ottenere il pieno accesso ai materiali chiusi del sito web dell’Organizzazione Pubblica, allora tale organizzazione deve prima passare attraverso la procedura di adesione ai membri dell’Organizzazione Pubblica (pagando il biglietto d’ingresso). Quindi, dopo aver ricevuto l’adesione all’Organizzazione Pubblica, pagare la quota associativa annuale.

5.5.4. La quota associativa annuale è calcolata in base al numero di mesi di calendario rimanenti fino alla fine dell’anno solare.

5.6. La quota d’ingresso e le quote associative mensili sono relative alle spese dei membri dell’Ente Pubblico.

5.7. La procedura per la redazione dei documenti per il pagamento della quota d’ingresso e delle quote associative mensili (trimestrali):

5.8.1. Dopo aver ricevuto una domanda da un candidato per un membro dell’Organizzazione Pubblica e copie autenticate dei documenti di registrazione, il Presidente (o il suo vice) emette una fattura o invia una lettera corrispondente per il pagamento della quota d’ingresso (o quota di ingresso e quota associativa per il mese in corso).

5.8.2. Se la quota d’ingresso viene pagata e l’appartenenza del candidato per i membri dell’Organizzazione Pubblica è stata negata, i fondi ricevuti saranno restituiti entro due giorni bancari dalla data della decisione negativa.

5.8.3. Se un membro dell’Organizzazione Pubblica sta per condurre qualsiasi operazione con l’Organizzazione Pubblica, allora tale membro dell’Organizzazione Pubblica viene fatturato per il pagamento delle quote associative prima dell’inizio di queste operazioni.

5.8.4. Alla fine del mese in corso, per tutti i membri dell’Ente Pubblico che svolgono qualsiasi operazione con l’Organizzazione Pubblica nel mese in corso, vengono redatti gli atti di lavoro svolto indicando l’importo effettivo della quota associativa mensile.

5.8.5. Eventuali transazioni sono sospese con un membro dell’Organizzazione Pubblica se, alla fine del trimestre in corso, questo membro dell’Organizzazione Pubblica:

  • ha arretrati di pagamento delle quote associative per più di due mesi;
  • ha un debito sui regolamenti per aver condotto una transazione con un’organizzazione pubblica;
  • ci sono documenti sotto-emessi sulle operazioni.

Dopo che questi ostacoli sono stati rimossi, le operazioni con un tale membro dell’Organizzazione Pubblica sono riprese.

6. RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

6.1. Un membro di un’Organizzazione Pubblica che non adempie o adempie impropriamente ai suoi doveri previsti dal presente Regolamento può essere espulso dall’Organizzazione Pubblica con decisione della Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica, nei modi e sulla base previsti dalla legislazione dell’Ucraina e dallo Statuto dell’Organizzazione Pubblica.

6.2. Il Presidente dell’Organizzazione Pubblica è tenuto a informare il membro dell’Organizzazione Pubblica dell’espulsione dai membri dell’Organizzazione Pubblica in treno 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di adozione da parte dell’Assemblea Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica della decisione pertinente per telefono, fax, e-mail o pubblicazione di tali informazioni sul sito ufficiale dell’Organizzazione Pubblica.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. L’Assemblea generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica ha il diritto di modificare l’importo delle quote associative mensili, accettando integrazioni al presente Regolamento.

7.2. In caso di presentazione di una domanda di recesso dall’Organizzazione Pubblica (indipendentemente dal termine per la presentazione di una domanda), un membro dell’Organizzazione Pubblica è obbligato ad adempiere ai propri obblighi di proprietà entro la fine dell’esercizio finanziario.

7.3. Gli emendamenti al presente regolamento sono adottati a maggioranza qualificata di almeno due terzi del numero di voti che partecipano alla riunione della Conferenza generale dei membri dell’Organizzazione pubblica.

7.4. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal momento della decisione alla Conferenza generale dei membri dell’Organizzazione pubblica. I membri dell’Organizzazione Pubblica sono informati di tutte le modifiche e integrazioni che vengono apportate al presente Regolamento entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di adozione da parte dell’Assemblea Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica della relativa decisione per telefono, fax, e-mail o pubblicazione di tali informazioni sul sito ufficiale dell’Organizzazione Pubblica.

7.5. Tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento sono disciplinate in conformità con la Carta e la legislazione dell’Ucraina.

7.6. Il presente regolamento è vincolante per tutti i membri dell’Organizzazione pubblica.

7.7. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell’approvazione alla Conferenza Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica.

Presidente

ONG “VIA DELLA PACE” M.M. Zhavoronkov