REGOLAMENTO sull’appartenenza alla ONG "VIA DELLA PACE"

“Approvato”
Assemblea generale dei membri della ONG “VIA DELLA PACE”
Protocollo n. 002 al 26 settembre 2022
POSIZIONE
sull’appartenenza all’Organizzazione Pubblica
“LA VIA DELLA PACE”

  1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Il presente Regolamento sull’appartenenza alla ONG “VIA DELLA PACE” alla pari con la Carta della ONG “VIA DELLA PACE”, di seguito rispettivamente, “Regolamenti” e “Organizzazione Pubblica”, è il documento principale e determina l’appartenenza alla ONG “VIA DELLA PACE”

1.2. Il presente regolamento chiarisce e integra la Carta dell’Organizzazione pubblica sulle condizioni di adesione e non può contraddirla.

1.3. L’appartenenza all’Organizzazione Pubblica implica che l’Organizzazione Pubblica abbia candidati per i membri, così come membri associati (senza diritto di voto) e membri a pieno titolo (pieni).

1.4. I membri a pieno titolo della ONG “VIA DELLA PACE” possono essere persone giuridiche che desiderano partecipare all’attuazione dei compiti e degli obiettivi dell’Organizzazione Pubblica e riconoscere le disposizioni della Carta e di altri documenti dell’Organizzazione Pubblica.

1.5. La decisione sull’ammissione ai membri dell’Organizzazione Pubblica è presa dal Consiglio della ONG “VIA DELLA PACE” sulla base di una domanda scritta del Candidato per i membri dell’Organizzazione Pubblica.

Quando presenta una domanda, il futuro membro dell’Organizzazione Pubblica dovrebbe familiarizzare con la Carta, le principali Disposizioni della ONG “VIA DELLA PACE” con i documenti interni dell’Organizzazione Pubblica e quei programmi che vengono svolti nell’ambito delle sue attività.

Dal momento della presentazione di una domanda di ammissione a un membro di un’organizzazione pubblica, questa persona giuridica diventa un candidato per i membri dell’organizzazione pubblica.

2. CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE L’ADESIONE AD UN’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA

2.1. L’ammissione ai membri dell’Organizzazione Pubblica viene effettuata sulla base di una domanda personale. L’ammissione ai partecipanti dell’Organizzazione Pubblica viene effettuata sulla base di un’applicazione di una persona giuridica di diritto privato, che è firmata da una persona autorizzata che ha il diritto di rappresentare una persona giuridica in conformità con la legge applicabile.

2.2. La decisione di ammettere nuovi membri ai membri a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica viene presa in una riunione del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica.

2.3. I membri associati dell’Organizzazione Pubblica possono essere qualsiasi associazione senza scopo di lucro di persone giuridiche che riconoscono la Carta dell’Organizzazione Pubblica, ne condividono lo scopo e sono in grado di aderire all’attuazione degli scopi e degli obiettivi dell’Organizzazione Pubblica. L’appartenenza associata esclude il diritto di voto nella risoluzione di questioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’Organizzazione Pubblica.

2.4. Per aderire come membro associato dell’Organizzazione Pubblica, l’organizzazione presenta una domanda corrispondente indirizzata al Presidente del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica e un Certificato informativo sulle attività dell’organizzazione.

2.5. Per l’ammissione ai membri titolari dell’Organizzazione Pubblica, il candidato deve presentare:

  • Dichiarazione del candidato per i membri della ONG “VIA DELLA PACE”
  • Certificato informativo sulle attività dell’organizzazione (forma libera).
  • Lettere di raccomandazione dei membri dell’Organizzazione Pubblica (almeno due; certificate dal sigillo e dalla firma dei capi delle organizzazioni raccomandate).

2.6. L’ammissione di nuovi membri a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica avviene dopo l’esame dei documenti presentati e la presentazione dell’organizzazione in una riunione del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica. La decisione è presa votando a maggioranza semplice dei voti di tutti i membri presenti del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica.

2.7. La decisione può essere presa anche con il voto elettronico dei membri del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica. Tale decisione è redatta dal verbale della successiva riunione del Consiglio dell’Organizzazione pubblica con la data specificata di adesione, che corrisponde alla data di completamento del voto elettronico.

2.8. In caso di risposte negative e contraddittorie sull’organizzazione, un candidato per un membro di un’Organizzazione Pubblica, in un modo o nell’altro, può essere accettato come membro “associato” dell’Organizzazione Pubblica se più di 4/5 degli attuali membri del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica votano per questa decisione. Successivamente, un’organizzazione può ricevere lo status di membro “a pieno titolo” dell’Organizzazione Pubblica in condizioni di partecipazione attiva alle sue attività.

2.9. Entro 7 giorni dalla data della votazione, il Presidente del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica redige un protocollo e informa l’organizzazione del candidato circa l’ammissione all’appartenenza all’Organizzazione Pubblica.

2.10. A membro a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica viene rilasciato un Certificato di appartenenza alla ONG “VIA DELLA PACE” dopo il pagamento integrale della quota d’ingresso e della prima quota associativa.

  1. REQUISITI PER I MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

3.1. I membri (partecipanti) dell’Organizzazione Pubblica partecipano alle sue attività su base volontaria.

3.2. I seguenti requisiti sono imposti ai membri (partecipanti) dell’Organizzazione Pubblica:

3.2.3. Condividere lo scopo dell’Organizzazione Pubblica e compiere sforzi per raggiungerlo e adempiere ai compiti dell’Organizzazione Pubblica;

3.2.4. Aderire e fare affidamento nelle loro attività sui principi del Codice Etico degli Esperti e sulle regole che determinano l’esperto e la comunità professionale.

3.2.5. Rispettare lo Statuto dell’Organizzazione Pubblica e adempiere agli obblighi assunti dall’Ente Pubblico in accordi, contratti, ecc.;

3.2.6. Garantire, in conformità con i termini della Carta, la piena portata e la tempestiva esecuzione dei compiti assunti;

3.2.7. Attuare le decisioni degli organi direttivi dell’Organizzazione Pubblica;

3.2.8. Non intraprendere azioni che possano danneggiare le attività o la reputazione dell’Organizzazione Pubblica;

3.2.9. Pagare in modo tempestivo e per intero le quote di ingresso e di adesione secondo la procedura stabilita dal Consiglio dell’Ente Pubblico.

3.3. Nessuno dei membri dell’Organizzazione Pubblica può trasferire a terzi, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi senza una corrispondente decisione del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica.

  1. DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DI UN’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA

4.1. Un membro a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica ha il diritto di:

4.1.1. Fare proposte nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica e partecipare all’Assemblea Generale dei membri dell’Organizzazione Pubblica con diritto di voto.

4.1.2. Proporre la creazione di organi di lavoro permanenti o temporanei dell’Organizzazione Pubblica (commissioni specializzate, comitati, progetti, gruppi di lavoro, sezioni). Partecipa al lavoro di tali organismi e guidali.

4.1.3. Partecipare ad eventi informali dell’Organizzazione Pubblica, previo pagamento di tutto o di una parte del costo di partecipazione.

4.1.4. Utilizzare le capacità e le risorse dell’Organizzazione Pubblica per proteggere i propri diritti, interessi davanti alle autorità pubbliche e ad altre organizzazioni, imprese e istituzioni. Avvalersi dell’assistenza legale dell’Ente Pubblico e/o dei suoi membri.

4.1.5. Utilizzare i vantaggi e gli sconti che vengono presentati ai membri dell’Organizzazione Pubblica.

4.1.6. Utilizzare tutti i materiali, i documenti e la biblioteca dell’Organizzazione Pubblica.

4.1.7. Utilizzare il logo e/o il marchio dell’Organizzazione Pubblica sui suoi moduli, biglietti da visita, ecc. con il testo “Membro a pieno titolo della ONG “VIA DELLA PACE”

4.1.8. Pubblica informazioni sulla tua azienda sul sito web dell’Organizzazione Pubblica, pubblica notizie aziendali nel feed di notizie del sito Web dell’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA.

4.1.9. Ricevere notizie e bollettini dell’Ente Pubblico, accedere all’area chiusa del sito web.

4.2. I membri a pieno titolo sono tenuti a:

4.2.1.Partecipare alle attività dell’Organizzazione Pubblica. Nelle sue attività, se riguarda l’Organizzazione Pubblica, sii guidato dallo Statuto della ONG “VIA DELLA PACE” dal presente Regolamento e da altri documenti interni dell’Organizzazione Pubblica.

4.2.2.Pagare le quote associative all’Organizzazione Pubblica in modo tempestivo.

4.3. I doveri dei candidati per i membri dell’Organizzazione Pubblica non differiscono dai doveri di un membro a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica specificati nella Carta della ONG “VIA DELLA PACE”.

4.4. I candidati per i membri dell’Organizzazione Pubblica, così come i membri associati dell’Organizzazione Pubblica in conformità con questa disposizione, hanno il diritto di:

4.4.1. Partecipare ai programmi dell’Organizzazione Pubblica con gli stessi diritti dei membri a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica.

4.4.2. Partecipare ai lavori del Generale

riunioni dei membri dell’Organizzazione Pubblica e conferenze Internet tenute dall’Organizzazione Pubblica senza diritto di voto.

4.4.3. Acquistare prodotti a condizioni preferenziali e ricevere servizi da imprese di proprietà dell’Ente Pubblico.

4.4.4. Ricevere materiale e altra assistenza dall’Organizzazione Pubblica, anche per proteggere i loro interessi economici e di altro tipo, la formazione avanzata e l’istruzione dei loro dipendenti.

4.4.5. Utilizzare il database aperto dell’Organizzazione Pubblica.

4.4.6. Pubblicare le loro opere nelle pubblicazioni dell’Organizzazione Pubblica.

4.4.7. Terminare anticipatamente il periodo di prova e lasciare l’Organizzazione Pubblica.

  1. CESSAZIONE DELL’APPARTENENZA A UN’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA

5.1. La cessazione dell’affiliazione avviene sulla base di una decisione dell’organizzazione pubblica del Consiglio.

5.2. L’adesione all’Organizzazione Pubblica è terminata a causa di:

5.2.1. fornire a un membro dell’Organizzazione Pubblica un avviso di recesso dall’Organizzazione Pubblica (entro e non oltre due mesi prima di lasciare l’Organizzazione Pubblica);

5.2.2. cessazione dell’attività di un membro dell’Organizzazione Pubblica in conformità con la legislazione dell’Ucraina, dal momento in cui si verifica tale evento;

5.2.3. inadempimento da parte di un membro dell’Organizzazione Pubblica degli obblighi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni dell’Ente Pubblico, anche attraverso le azioni di un membro dell’Organizzazione Pubblica, che ha causato danni alla reputazione aziendale dell’Organizzazione Pubblica o dei suoi membri

5.2.4. L’esclusione di un membro dell’Organizzazione Pubblica per inadempimento dei requisiti di legge, mancato pagamento, sistematico intempestivo o mancato pagamento integrale delle quote associative, è effettuata con decisione del Consiglio dell’organizzazione pubblica su proposta del Presidente del Consiglio dell’Organizzazione Pubblica.

5.3. In caso di cessazione dell’appartenenza all’Organizzazione Pubblica, la proprietà e i fondi forniti da un membro dell’Organizzazione Pubblica per le esigenze dell’Organizzazione Pubblica durante il periodo di adesione, anche sotto forma di ingressi e quote associative, non vengono restituiti.

5.4. La decisione di rifiutare l’ammissione ai membri e l’espulsione dai membri può essere impugnata in conformità con la legislazione dell’Ucraina.

  1. ASSOCIATIVE

6.1. L’importo delle quote associative per i membri della ONG “WAY OF PEACE” e la procedura per il loro pagamento è stabilito dalla decisione della Conferenza Generale dei membri della ONG “WAY OF PEACE”

6.2. L’importo delle quote associative per i membri della ONG “WAY OF PEACE” e la procedura per il loro pagamento sono definiti nel Regolamento sui contributi alla ONG “WAY OF PEACE”

6.3. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di notifica dell’ammissione del Candidato all’Organizzazione Pubblica come associato o membro a pieno titolo dell’Organizzazione Pubblica, quest’ultimo è tenuto a versare un biglietto d’ingresso nell’importo determinato dalla Conferenza Generale.

  1. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Le modifiche al presente regolamento sono adottate a maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) del numero di voti dei membri del Consiglio dell’organizzazione pubblica.

7.2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal momento della decisione dei membri del Consiglio dell’Organizzazione pubblica. I membri dell’Organizzazione Pubblica sono informati di tutte le modifiche e le aggiunte che vengono apportate al presente Regolamento entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di adozione da parte della Conferenza Generale dei membri della ONG “VIA DELLA PACE” della relativa decisione per telefono, fax, e-mail o pubblicazione di tali informazioni sul sito ufficiale dell’Organizzazione Pubblica.

7.3. Tutte le questioni che non sono regolate dal presente regolamento sono regolate in conformità con lo Statuto della ONG “VIA DELLA PACE” e la legislazione dell’Ucraina.

7.4. Il presente regolamento è vincolante per tutti i membri dell’Organizzazione pubblica.

7.5. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell’approvazione in una riunione del Consiglio dei membri dell’Organizzazione pubblica.

7.6. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della ONG “VIA DELLA PACE” entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della sua approvazione.

Presidente
ONG “VIA DELLA PACE” M. M. Zhavoronkov